Page images
PDF
EPUB

chiuse dicendo che, mentre il capo dell'azione cattolica in Italia esprimeva nobili sentimenti di patriottismo e di attaccamento al capo del governo, i vescovi di Spagna si mostrarono ancora una volta più papisti del Papa. Bastino questi cenni per mettere in evidenza il lavorìo degli austro-tedeschi contro l'Italia mentre infuriava la bufera. La bufera è cessata colla sconfitta degli imperi centrali, ma ciò non impedisce che l'esposizione oggettiva dei loro tentativi contro il nostro paese abbia il suo valore, non fosse altro per la constatazione del loro fallimento (13).

(1) Prof. Francesco Ruffini: Imperi centrali e Vaticano durante la guerra. Dalla « Nuova Antologia >> 1912 pag. 47-48.

Vedi pure: La Chiesa cattolica nella crisi universale di Guglielmo Quadrotta. Casa Edit. « Bilychnis >> Roma; e Politique romaine et sentiment français di Charles Loiseau. Bernard Grasset - Editeur Paris.

[ocr errors]

(2) Dichiarazioni del Segretario di Stato cardinale Gasparri, del 28 giugno 1915, richiamate e ribadite dal Corriere d'Italia del 14 gennaio 1916. (3) Lettera del Pontefice al Cardinale Decano, 25 maggio 1915.

(4) Busch: Graf Bismarck und seine Leute während des Kriegs mit Frankreich - Leipzig, 1878.

(5) Georges Goyau: Bismarck, l'Église et le Kulturkampf (1870-1887). Perrin Paris - volume primo, pagina 43 e seguenti. Vedi pure: Francesco Ruffini Imperi centrali e Vaticano durante la guerra.

(6) Lulvès. Bismarck und die Römische Frage, in Deutsche Revue, XVI, 1916, fasc. 2, pagg. 145-158

(7) C. Crispolti e Aureli: La politica di Leone XIII da Mariano Rampolla a Luigi Galimberti. Roma 1912.

Vedi pure nella « Nuova Antologia » (1 marzo 1923) l'articolo di Francesco Salata: La questione romana e la triplice alleanza secondo nuovi documenti austo-ungarici, e La triplice in « Vita e Pensiero » (giugno 1923).

(8) Werminghoff: Weltkrieg, Papsttum, und Römische Frage. Halle a S., 1918.

(9) Hilgenreiner. Die römische Frage nach dem Welthriege, seconda edizione, Prag, 1915.

ger:

(10) M. Erzberger. Erlebnisse im Weltkrieg, pagg. 118-119.

(11) A titolo di documentazione diamo il testo del progetto di Erzber

Art. 1. La potenza temporale del Papa è riconosciuta dalle potenze contraenti per un territorio che comprende il Colle Vaticano oltre a una striscia di terreno che lo congiunge con il Tevere e con la ferrovia di Viterbo e prende il nome di Stato della Chiesa. La linea di confine dello Stato della Chiesa incomincia dalla riva occidentale del Tever e allo sbocco di via delle Forze, si stende lungo il lato orientale e il lato nord-est del Castel S. Angelo e quindi lungo Via Crescenzio fino alla Piazza del Risorgimento, poi lungo la circonvallazione dei giardini vaticani fino al loro punto più occidentale; di là corre in direzione meridionale fino alla ferrovia di Viterbo e segue questa ferrovia in direzione sud-est fino alla stazione S. Pietro che essa comprende; di seguito essa corre in linea retta fino al lato sud di Sant'Onofrio, poi lungo il lato nord del Giardino Botanico

e raggiunge di nuovo la riva occidentale del Tevere immediatamente a sud del Ponte di Ferro; da qui fino al punto di partenza di confine è costituito dalla riva occidentale del Tevere.

Una commissione composta di tre membri della Santa Sede, e tre del Regno d'Italia, e da un presidente da nominarsi da S. M. il Re di Spagna, deve, subito dopo la ratifica di questo trattato, fissare e segnare sul luogo la linea di confine secondo le precedenti indicazioni. Le divergenze di vedute in seno alla commissione saranno decise a maggioranza.

Articolo 2. - Lo Stato della Chiesa è poi sempre indipendente e neutrale. La sua indipendenza e neutralità viene garantita da tutte le potenze contraenti.

[ocr errors]

Articolo 3. Sovrano dello Stato della Chiesa è il Papa. Durante la vacanza della Santa Sede apostolica la sovranità spetta al Collegio dei Cardinali.

Articolo 4.- Cittadini dello Stato della Chiesa sono: Legati pontifici, Nunzi e Internunzi, i membri della Corte Papale, gli impiegati delle amministrazioni dei Palazzi Apostolici e dello Stato della Chiesa, i membri dei Corpi armati pontifici come pure gli ecclesiastici abitanti stabilmente nello Stato della Chiesa; a queste persone viene rimesso un documento sull'acquisto della cittadinanza nello Stato della Chiesa. La cittadinanza dello Stato della Chiesa va perduta appena venga meno la qualità in base a cui essa è stabilita con la rimissione del documento di acquisto della cittadinanza nello Stato della Chiesa le persone indicate nel comma precedente perdendo la cittadinanza del loro Stato di origine. Le disposizioni sull'acquisto e la perdita della cittadinanza nello Stato della Chiesa si estendono alla moglie di cittadino dello Stato della Chiesa, come pure ai figli minorenni conviventi con lui in comunione familiare.

Articolo 5. Il Regno d'Italia si obbliga, entro due anni dalla ratifica del presente trattato, a rendere navigabile il Tevere lungo il confine dello Stato della Chiesa e di là fino al mare per navi della profondità di immersione di cinque metri.

Le navi papali possono in tutti i tempi percorrere il Tevere dal mare e al mare, senza essere soggette per qualunque rapporto alla sovranità dello Stato Italiano. Nel caso che l'Italia si trovi in stato di guerra o creda per altri motivi di chiudere la navigazione del Tevere al traffico generale, deve essere tenuta libera per le navi papali una linea di navigazione e devono essere concessi dei piloti.

Le navi papali sono considerate da tutte le potenze contraenti, in pace ed in guerra, come extraterritoriali e non soggette a nessuna intromissione di potenza straniera. Esse però non devono nè servire come asilo, nè essere adoprate per il trasporto di persone o di cose, che non sia nell'esclusivo interesse della Chiesa cattolica o dello Stato della Chiesa.

[ocr errors]

Articolo 6. Il Regno d'Italia pagherà alla Santa Sede entro sei mesi dopo la ratifica di questo trattato la somma di 500 milioni di lire destinata a coprire le spese della Corte pontificia e dell'amministrazione dello Stato della Chiesa.

Articolo 7. La sovranità nello Stato della Chiesa comprende anche il potere finanziario e il potere giudiziario.

Tuttavia la giurisdizione penale temporale sugli stranieri sarà esercitata dalle autorità papali soltanto nelle semplici questioni di polizia penale, mentre negli altri casi essa resta riservata alle autorità dello Stato di origine. Fino a che le autorità di questo non intraprendono l'azione penale, essa sarà esercitata dal Governo italiano in base a speciali accordi con la Santa Sede.

[ocr errors]

Art. 8. I rappresentanti diplomatici di potenze estere accreditati presso la Santa Sede godono nel territorio del Regno d'Italia per sè, la loro famiglia e il loro personale di servizio come pure per i loro locali di abitazione e di ufficio, le stesse prerogative d'immunità con i rappresentanti diplomatici dello stesso rango accreditati presso il Governo italiano. Nel caso che tra la potenza, che essi rappresentano, e il Regno d'Italia intervenga lo stato di guerra o la rottura delle relazioni diplomatiche, essi devono trasferirsi con le loro famiglie nello Stato della Chiesa.

Le disposizioni del comma precedente trovano corrispondente applicazione al personale diplomatico subordinato.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ca di questo trattato tutte le potenze, che non l'hanno sottoscritto a riconoscere la podestà temporale del Papa per il territorio indicato nell'articolo I e la extraterritorialità delle navi papali, preveduta nell'art. 5, comma 3. Il presente trattato deve essere ratificato il più presto che

Articolo 10.

sia possibile.

I documenti di ratifica saranno depositati presso la Santa Sede. Il trattato entra in vigore il giorno del deposito dei documenti di ratifica.

(12) Allocuzione concistoriale del 6 dicembre 1916.

(13) Ernesto Vercesi: L'Europa nuova e il Vaticano. Libr. Edit. Popol. Ital. Milano.

VIII.

FATTI SIGNIFICATIVI

Nel capitolo precedente abbiamo messo in rilievo il lavorìo degli imperi centrali contro l'Italia sulla piattaforma della questione romana. I propagandisti austro-tedeschi cercarono ogni pretesto per mettere l'Italia in cattiva luce, e se non riescirono nel loro intento di provocare l'urto definitivo tra il Vaticano e il Quirinale, ciò è dovuto al fatto che sui due colli di Roma prevalse un atteggiamento saggio e rispondente all'altezza del momento. Ciascuno dei due poteri il potere religioso e il potere politico si riaffermarono categoricamente nella loro pienezza integrale, ma praticamente si fece di tutto per appianare ogni difficoltà.

Certo non si poteva attendere che Benedetto XV, nella sua prima Enciclica, non reclamasse la libertà e l'indipendenza della Santa Sede; ma l'invocazione tradizionale della libertà delle Somme Chiavi era nell'ordine delle cose e questo si sapeva dal potere politico italiano. « Al voto di una pronta così il Pontefice pace fra le nazioni Noi congiungiamo anche il desiderio della cessazione dello stato anormale in cui si trova il Capo della Chiesa

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

e che nuoce grandemente, per molti rispetti, alla stessa tranquillità dei popoli. Contro un tale stato Noi rinnoviamo le proteste che i Nostri predecessori, indottivi non già da umani interessi, ma dalla santità del dovere, emisero più di una volta e le rinnoviamo per le stesse cause: per tutelare cioè i diritti e la dignità della Sede Apostolica ».

Supporre che il Pontefice

si chiami Benedetto o Pio potesse iniziare il Pontificato senza reclamare la libertà e l'indipendenza della Sede Apostolica, significa non avere alcuna conoscenza del grande istituto mondiale che è il Papato; ma, proclamata la formula sacramentale, da cui non può astrarre un potere che le sue tende spiega dall'uno all'altro mare, sul terreno delle realtà contingenti sono possibili tutte le transazioni e gli accomodamenti che la vita impone.

È ciò che è avvenuto a Roma durante i quattro anni di guerra. Dopo aver trasportate le loro tende a Lugano, gli ambasciatori austro-tedeschi presso la Santa Sede continuarono a corrispondere con la Segreteria di Stato godendo delle prerogative diplomatiche e del segreto epistolare e telegrafico. Più tardi li raggiunse in Isvizzera un inviato del Papa, monsignor Marchetti. D'altra parte il cardinale Hartmann, arcivescovo di Colonia e il Nunzio di Monaco Frühwirth poterono recarsi indisturbati a Roma. Uno scrittore tedesco, Lulvès, che aveva parlato di precipitosa partenza degli inviati austrotedeschi presso la Santa Sede, dovette riconoscere : «Allora non si poteva aspettare che sei o sette mesi più tardi un cardinale tedesco von Hartmann di Colonia potesse visitare liberamente il Papa in Roma, che un Concistoro potesse raccogliersi indisturbato, che in Roma si tenesse un funerale in suffragio dei soldati caduti senza distinzione di nazionalità » (1).

Questi fatti non potevano venire trascurati, naturalmente, da scrittori italiani: «Il Pontefice ha

« PreviousContinue »